domenica 18 dicembre 2016

Così all'appello sulla revoca degli scudetti (e la partita della derubricazione)

Il 19 dicembre è l'atteso giorno del ricorso dinanzi alla Corte d'Appello Federale per le sentenze del Tribunale Federale sulla squalifica di sei dirigenti e la revoca dei titoli degli anni 2012 e 2013 della vecchia Mens Sana Basket. Il fatto che la Corte conosca formalmente le carte ormai da un mese e mezzo e il precedente del primo grado fanno pensare che nel giro di 24 ore, quindi magari nella giornata di martedì, si dovrebbe arrivare alla sentenza. Intanto il tavolo è apparecchiato così.

Per ricapitolare, ricorrono Minucci, Finetti, Serpi (radiati), Lazzeroni e Anselmi (3 anni), non ricorre Menghetti (9 mesi). Non ricorre neanche la fallita Mens Sana Basket nella persona del legale rappresentante, il curatore fallimentare Marco Lombardi, perché neanche in secondo grado il giudice delegato Marianna Serrao ha autorizzato la partecipazione al procedimento avvalendosi del patrocinio legale che il Comune aveva offerto gratuitamente (e ogni volta che lo si scrive o lo si legge viene spontaneo di fare la faccia a punto interrogativo come fosse la prima volta che si dice).

Ricorrono però per la difesa dei titoli revocati (rappresentati dallo stesso studio Tassone contattato dal Comune) sia la Polisportiva Mens Sana, non ammessa in primo grado secondo quanto comunicato per un ritardo nei tempi e non perché non titolata, che la nuova Mens Sana Basket 1871, che come prima battaglia dovrà innanzi tutto dimostrare di essere titolata a stare nel dibattimento.

Le argomentazioni, per fare un breve sunto di quanto in maniera più esaustiva c'era stato modo di affrontare esattamente un mese e mezzo fa, potranno andare dal nesso di causalità tra comportamenti contestati (irregolarità fiscali e di bilancio) e pena stabilita (frode sportiva), al fatto che la condanna sia arrivata per qualcosa (alterazione dei bilanci) che nel deferimento non era scritta. E poi la mancanza del dolo specifico a motivare il massimo della sanzione, l'argomentazione che non è con "costi inesistenti" o sovramanifestanti che si abbelliscono i bilanci (anzi), e forse la parte di maggiore interesse è quella che riguarda la prescrizione, fissata in cinque anni (e i fatti contestati sono precedenti).

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Elementi freschi si sono aggiunti in queste settimane alla giurisprudenza che può interessare il caso. Innanzi tutto la recente sentenza della Corte Costituzionale che mette un punto fermo alla contestata non terzietà dell'organo giudicante. La Federazione è parte necessaria del procedimento attraverso la procura federale, ma la Federazione è anche la stessa che nomina il procuratore e tutti i giudici. Francamente, significa mettere in discussione l'intero ordinamento della giustizia sportiva ed è un po' troppo ambizioso - va detto con chiarezza - pensare che per il processo alla Mens Sana venga rivoluzionato il sistema di giudizio di tutte le federazioni. Ma è sicuramente un elemento nuovo sorto nel frattempo e che prima non c'era (la sentenza è stata pubblicata il 12 ottobre), e che potrebbe tornare utile piuttosto eventualmente più avanti in sede Coni.

Un altro elemento fresco sono i precedenti del calcio di questi giorni, che in realtà sono il passaggio alla giustizia sportiva di un'inchiesta penale diventata di dominio pubblico a gennaio. Dall'inchiesta della Finanza è emerso allora un "radicato sistema finalizzato a evadere le imposte", con le società impegnate a "fatturare in maniera fittizia" traendone "l'indebito vantaggio di potersi completamente dedurre dal reddito queste spese". Già sentito? Sì, perché anche quanto contestato alla Mens Sana ha a che fare anche coi rapporti con gli agenti. E ancora: società "responsabili in maniera sistematica di reati tributari, mediante condotte fraudolente finalizzate ad evadere il Fisco".

Quindi? Titoli revocati? Albi d'oro di interi lustri riscritti, visto il coinvolgimento di 16 società tra cui Inter, Juventus, Napoli?La mancanza di una difesa fin qui per la vecchia Mens Sana Basket non aiuta.  Una volta approdato il caso alla giustizia sportiva, i deferimenti sono stati nei confronti delle società "a titolo di responsabilità diretta" (neanche responsabilità oggettiva, come per la vecchia Mens Sana) per il comportamento di propri dirigenti a cui è stato contestato (articolo 1 bis, comma 1) il mancato rispetto dei "princìpi di lealtà, correttezza e probità".

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Ma come? In questi casi si parla di "vantaggi economici ai club" e nessuno ha sollevato l'obiezione che questi potessero avere un effetto sui bilanci, come invece ha fatto la Fip per la prima volta nella storia dello sport italiano? Al volo, un altro caso del 2008: ci si spinge addirittura a constatare "falsi in bilancio per la compravendita dei giocatori", eppure la contestazione resta la violazione di "lealtà e correttezza" con la pena di un'ammenda ed eventuale diffida. E sicuramente a spulciare meglio ancora altri precedenti, come si deve a chi lo fa di lavoro, non sarà difficile trovare altri casi.

Più della fastidiosa lamentela dei due pesi e due misure, ha senso concludere che nella giustizia sportiva la giurisprudenza sulle questioni amministrative è diversa. Per configurarsi, la frode sportiva richiede "atti idonei e volontari" a procurarsi un illecito vantaggio: gli illeciti fiscali sarebbero stati compiuti con lo scopo di abbellire i bilanci per potersi iscrivere ai campionati? Altrimenti mancano i requisiti di idoneità e volontarietà.

Nessuno dice che non sia successo niente, anche se con in mano una sentenza della giustizia ordinaria, invece che le "sole" carte dell'accusa, sarebbe più facile definire il perimetro di quanto avvenuto. La mancanza di una difesa fin qui per la vecchia Mens Sana Basket non aiuta, ma se invece che alla legge del taglione ci si vuole rifare a un sistema di diritto che il movimento ha deciso di darsi, sono i precedenti a dire se questo tipo di contestazioni amministrative rientrano nell'ambito della frode sportiva o se vanno derubricati a violazione dei princìpi di lealtà e correttezza (inibizione da tre mesi a tre anni).

Di certo un domani davanti al Collegio di Garanzia del Coni (dove la Virtus Roma ha visto annullare l'esclusione dal campionato decisa dalla Fip, per esempio) è logico aspettarsi una livella che metta sullo stesso piano i diversi modi di giudicare di Federazioni diverse che pure dovrebbero essere riconducibili allo stesso ordinamento sportivo. Il ricorso al Coni potrà essere fatto dalle parti in causa entro 30 giorni dalla pubblicazione delle motivazioni di questo appello, che a sua volta non potrà avvenire più tardi del 2 gennaio, perché far trascorrere oltre 60 giorni dalla pubblicazione delle motivazioni del Tribunale Federale estinguerebbe il reato.

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